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Videosorveglianza e tempi di conservazione delle immagini, una sentenza della Cassazione Penale

09/11/2016

ROMA - La Corte di Cassazione ha stabilito che le riprese di un sistema di videosorveglianza possono essere utilizzate nel processo penale come materiale probatorio anche se conservate per un tempo superiore a quello consentito dalla normativa sulla privacy.

In questo caso, la Cassazione ha confermato la condanna in primo e secondo grado di alcuni ricettatori, ripresi dall’impianto installato allo sportello di un bancomat mentre effettuavano prelievi con carta di pagamento di provenienza furtiva. Il ricorso in Cassazione dei responsabili ha riguardato principalmente la contestazione dell’uso dei fotogrammi delle telecamere a circuito chiuso da parte del giudice durante il processo penale, in violazione di legge e della costituzione. Gli imputati sostenevano infatti che il filmato del sistema di videosorveglianza era stato conservato per un tempo superiore a quello consentito dalla normativa sulla privacy e che l’ufficiale di polizia giudiziaria avesse mentito sulla data di ricezione degli stessi fotogrammi.

La Cassazione ha ritenuto infondata la deduzione relativa alla non utilizzabilità del filmato del sistema di videosorveglianza “in quanto conservato per un tempo superiore a quello consentito dalla legge, atteso che, per un verso il documento filmato era stato formato in maniera legittima sicché è stato correttamente recuperato nel processo penale e, per altro verso, la tutela accordata dalla legge alla riservatezza non è assoluta e cede dinanzi alle esigenze di tutela della collettività e del patrimonio”.

La Cassazione ha inoltre affermato che tali esigenze possono essere conseguite anche attraverso le videoriprese effettuate con telecamere installate all’interno dei luoghi di lavoro al fine di esercitare un controllo a beneficio del patrimonio aziendale. Infatti, il divieto posto dallo Statuto dei Lavoratori riguarda il diritto alla riservatezza dei lavoratori e non si estende fino a impedire i controlli difensivi del patrimonio aziendale (Cassazione, Sezione V, 12 luglio 2011, n. 34842).

E' lo stesso Codice della privacy (Decreto Legislativo 196/2003, articolo 160, comma 6), ha sottolineato la Corte, a prevedere che la validità e l’efficacia di provvedimenti non conformi alla normativa in tema di privacy debbano essere disciplinate dalle pertinenti norme di procedura giurisdizionali, siano esse civili o penali. La Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando al pagamento delle spese processuali i ricorrenti.

(Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, Sentenza 13 ottobre 2016, n. 43414)


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